A chi è rivolto

I Giudici popolari sono cittadini che non svolgono la professione di magistrato, ma sono chiamati ad esercitare nella Corte di Assise e nella Corte di Assise di Appello, di cui costituiscono la maggioranza, funzioni di giudizio.

Descrizione

Nella magistratura italiana è presente, insieme al giudice togato, la figura del Giudice popolare, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la L. 287/1951.

Come fare

I nominativi dei Giudici popolari sono estratti a sorte da apposite liste tenute presso le rispettive Corti. Dette liste, istituite con l'entrata in vigore della norma di riferimento (L. 287/1951) sono aggiornate con cadenza biennale attraverso elenchi redatti dalla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari, in automatico, secondo il possesso dei requisiti.

I SOLI cittadini, che hanno i requisiti di legge e non sono già iscritti, possono presentare entro il 31 luglio di ogni anno dispari la domanda per l'iscrizione agli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Cosa serve

Devono essere iscritti negli elenchi tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
buona condotta morale
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
titolo finale di studi di scuola secondaria di 1° grado per le Corti di Assise e scuola secondaria di 2°grado per le Corti di Assise di Appello.


INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio
i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
I cittadini che avendone titolo, non risultassero inseriti nelle liste in questione, possono presentare la domanda d'iscrizione al Sindaco entro il mese di luglio di ciascun anno dispari. La domanda d'iscrizione deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo disponibile sul sito del Comune o presso l'ufficio elettorale. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'albo resta valida finché l'interessato mantiene i requisiti per svolgere l'incarico di giudice popolare di Corte d'Assise, quindi l'iscrizione ha carattere permanente e la domanda non deve essere rinnovata annualmente.

Tempi e scadenze

I SOLI cittadini, che hanno i requisiti di legge e non sono già iscritti, possono presentare entro il 31 luglio di ogni anno dispari la domanda per l'iscrizione agli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio.pdf [.pdf 107,81 Kb - 05/09/2023]

Contatti

Servizi Demografici

Via Giuseppe Giacosa, 23

0125.76125
solo per URGENZE: per le dichiarazioni di nascita e decessi nei giorni di chiusura si prega di contattare il numero 334-3177508

info@comune.collerettogiacosa.to.it
anagrafe@comune.collerettogiacosa.to.it

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/09/2023 18:02:01

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