Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata è regolamentata dal D.P.R. 31/2017 .
La competenza al rilascio del provvedimento è delegata ai Comuni o alle loro forme associative dotati di Commissione locale per il paesaggio. L’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio è obbligatorio: non sarà più tale solo a seguito dell’adeguamento del PRG al Piano paesaggistico regionale (art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 cosi come sostituito dal comma 1 dell'articolo 140 della l.r. 16/2017).
L'Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari provvedendo, ove occorra, a richiedere, le integrazioni. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile.
Se l’amministrazione procedente non valuta negativamente l’istanza trasmette alla Soprintendenza, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Il Soprintendente comunica il parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente o di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 11 commi 6 e 7 del D.P.R. 31/2017.