Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

Descrizione

La SCIA è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
E' necessaria per eseguire:
-interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif art. 3,comma 1, lettera b D.P.R. 380/2001);
-interventi di restauro e di risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali (rif.art.3, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001);
-interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
-per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Tali interventi sono diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001 (rif.art.3, comma 1, lettera d D.P.R. 380/2001);
-varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (rif art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001);
-varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (rif.art. 22, comma 2-bis D.P.R. 380/2001).
Si precisa che gli stessi possono essere realizzati anche chiedendo il rilascio del permesso di costruire.
Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA.
L’inizio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico all’interessato (rif. Art. 19-bis, comma 3 Legge 241 del 1990).

Sono, altresì, realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori (rif.art.22 comma 2 D.P.R. 380/2001)
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.( rif.art.22 comma 2 bis D.P.R. 380/2001).

Come fare

La SCIA deve essere presentata tramite il portale MUDE Piemonte per interventi privati oppure tramite il portale SUAP per le attività produttive.

Cosa serve

LA SCIA deve essere corredata dai documenti previsti dal DPR 380/2001 e s.m.i.

Cosa si ottiene

Titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi edilizi.

Tempi e scadenze

SCIA art. 22
Gli interventi edilizi possono essere iniziati il giorno stesso dell’avvenuta presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni.

Si potrà dare inizio agli interventi edilizi prima della presentazione della SCIA e qualora la stessa sia effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6 D.P.R. 380/2001 ossia il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro (rif. Art. 37 comma 5 D.P.R. 380/2001.

SCIA art. 23
Gli interventi edilizi possono essere iniziati decorsi 30 giorni dall’avvenuta presentazione della SCIA art 23 D.P.R. 380/2001 cosiddetta “semplice” (rif. art.23, comma 1 D.P.R. 380/2001).

Non è possibile dare inizio agli interventi edilizi prima della presentazione della SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001.

Costi

diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio Tecnico

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

_PRGC-2023-00073-A1.PDF [.pdf 248,93 Kb - 08/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Regolamenti

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 03/03/2025 09:01:04

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